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STATUTO ASSOCIAZIONE
Art.1 (Costituzione, denominazione e durata)
- E’ costituita l’Associazione di Volontariato denominata Associazione Turistica Pro Loco Monte Porzio - Castelvecchio con sede in monte Porzio (provincia di Pesaro e Urbino);
- La Pro Loco svolge la sua opera nel territorio del Comune di Monte Porzio e zone limitrofe;
- L’associazione ha durata fino al 2053;
- L’associazione aderisce all’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI).
Art.2 (Finalità e scopi)
L’associazione Pro loco non ha fini di lucro, non persegue fini politici promuove tutte le iniziative atte a valorizzare il turismo lo sviluppo socio culturale ed economico del paese. Promuove ed incrementa le manifestazioni di carattere folcloristiche nate dalla tradizione popolare in tutti i suoi aspetti con particolare riguardo alle sagre locali; inoltre ha lo scopo di promuovere l’attività turistica di base curando le seguenti iniziative: - conoscenza e valorizzazione del territorio e delle sue risorse turistiche locali, la conservazione dei beni ambientali, culturali monumentali;
- favorire il richiamo di turisti anche attraverso il miglioramento delle condizioni di soggiorno dell’assistenza e informazione;
- organizzare, anche in compartecipazione con altri Enti pubblici e/o privati, associazioni, manifestazioni di carattere locale, provinciale, nazionale e internazionale;
- organizzare corsi professionali di aggiornamento, informazione, formazione per fini turistici e socio culturali.
Art.3 (Patrimonio ed esercizio sociale)
Il patrimonio è costituito dalle seguenti voci: - quote sociali;
- dei contributi degli enti pubblici e privati, da donazioni, elargizioni e lasciti;
- proventi derivanti dalla organizzazione o partecipazione di manifestazioni;
- dei beni mobili ed immobili.
Ha la facoltà di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Art.4 (Dei soci)
Sono soci le persone che ne fanno richiesta e che versano la quota stabilita dall’assemblea. I soci si distinguono in: - soci ordinari;
- soci sostenitori che versano non meno il valore di cinque quote ordinarie;
- soci onorari, che, per il loro impegno e l’attività nel campo della cultura, dell’arte, dello sport ed in ogni altro campo possono essere nominati dal consiglio direttivo.
I soci hanno uguali diritti; essi concorrono a determinare l’attività della Pro loco; possono frequentare la sede sociale e godere delle eventuali agevolazioni previste dal consiglio direttivo. I soci onorari non hanno diritto di voto. La qualità di socio si perde per decesso, per dimissione scritta, per morosità nel pagamento delle quote sociali annuali e per indegnità. Il socio dichiarato moroso e indegno ha diritto di presentare scritti difensivi entro trenta giorni dalla dichiarazione del consiglio direttivo e di porri al giudizio del collegio dei probiviri che deciderà in merito entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza del socio moroso o indegno. Il collegio dei probiviri è eletto dall’assemblea e non può far parte del consiglio direttivo.
Art.5 (Organi della Pro-Loco)
- Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell’associazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
- Nessun compenso è dovuto ai componenti degli organi dell’associazione.
- Il presidente, i componenti del CD, il collegio dei revisori dei conti e dei probiviri sono rieleggibili.
Art.6 (Assemblea ordinaria generale e assemblea straordinaria)
- L’assemblea generale ordinaria rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni sono prese in conformità alla legge e al presente statuto. L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno dal presidente.
- Hanno diritto di partecipazione all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali dell’anno in corso e possono candidarsi per la elezione del CD e degli organismi statutari.
- Nell’assemblea generale ordinaria e straordinaria un socio può rappresentare per delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione, un altro socio. In questo caso il socio delegato può esprimere due voti.Sono di competenza dell’assemblea ordinaria:
- l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
- gli indirizzi e le linee generali per l’attività della Pro loco;
- la nomina degli organi dell’asssociazione (CD, Collegio Revisore dei Conti Collegio dei Probiviri);
- la contrazione di mutui, gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute;
- gli atti relativi ad essa attribuiti per legge e dallo statuto.
- L’assemblea straordinaria viene convocata dal presidente con le stesse modalità dell’assemblea ordinaria. Spettano all’assemblea straordinaria la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione.
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria devono in prima convocazione essere approvate a maggioranza assoluta di almeno il 51% dei soci iscritti ed in regola con il pagamento della quote sociali; in seconda convocazione, quando all’ordine del giorno sono previste le modifiche dello statuto e lo scioglimento, almeno un terzo degli iscritti comprese le deleghe di trasferimento.
Art.7 (Convocazione e funzionamento delle Assemblee dei Soci)
- I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria dal Presidente mediante comunicazione scritta, recante l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare almeno cinque giorni prima dell’adunanza.
- Il Presidente provvede altresì a convocare l’assemblea, in un termine di cinque giorni, quando ne faccia istanza scritta almeno un quinto dei soci o la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo.
- L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento della quota annuale, purchè siano soci da almeno quattro mesi. L’assemblea delibera a votazione palese e a maggioranza dei votanti.
- In seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo la prima convocazione, l’assemblea è validamente costituita con il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza degli stessi.
- Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto.
- Nelle deliberazioni per le quali è richiesta la maggioranza dei votanti, quando la votazione avviene a scrutinio segreto, sono calcolate nel numero totale dei voti anche le schede bianche e quelle nulle.
- Possono essere invitati a partecipare alle sedute dell’assemblea il Sindaco o un suo delegato appartenente al consiglio Comunale senza diritto di voto. Possono essere invitati, ove lo si ritenga opportuno, rappresentanti di altri enti o associazioni, esperti nei settori delle attività della Pro Loco parimenti senza diritto di voto.
- L’assemblea nomina, in ogni caso, un proprio Presidente ed un segretario e, in caso di votazioni, due scrutatori con il compito di verifica delle schede votate e di tutti i controlli necessari al buon andamento dell’assemblea.
- Le riunioni dell’assemblea dei soci sono pubbliche, salvo diversa determinazione dell’assemblea stessa.
- Di ogni seduta è redatto un verbale ad opera del segretario nominato di volta in volta.
- La convocazione dell’assemblea per la approvazione della relazione morale, del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno.
Art. 8 (Competenza e composizione del Consiglio Direttivo)
- Il consiglio direttivo provvede alla gestione dell’associazione e al compimento di tutti gli atti che non siano riservati dalla legge e dallo statuto all’assemblea dei soci o che non rientrano nelle competenze del Presidente. Riferisce annualmente all’assemblea sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti della stessa. Dispone i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre al collegio dei revisori dei conti ed alla approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci.
- Il consiglio direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di diciasette consiglieri. Può essere invitato a partecipare il Sindaco o un suo delegato, senza diritto di voto.
- Il consiglio direttivo, su proposta del presidente, tenuto conto della attività che la Pro Loco intende svolgere, può determinare i settori di competenza dei propri componenti o attribuire agli stessi incarichi speciali.
- Il consiglio direttivo può avvalersi per affiancare o sostenere l’attività dei propri componenti, di collaboratori individuali tra i soci o di gruppi tematici costituiti tra i soci, oppure tra esperti e personalità anche esterne all’associazione.
Art. 9 (Funzionamento del Consiglio Direttivo)
- Il consiglio direttivo dura in carica tre anni, si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti. Il Presidente dovrà convocare il CD entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Il consiglio direttivo eletto dall’assemblea elegge al suo interno un presidente, due vice presidenti, un segretario, due tesorieri. Le cariche sono rieleggibili e gratuite.
- Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente con lettera scritta indicante il luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti all’ordine del giorno. Per la validità delle suddette è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le riunioni non sono pubbliche salvo diversa decisione del consiglio stesso.
- Il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei voti. A parità dei voti prevale quello del Presidente.
- Il consigliere che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive del consiglio, decade dalla carica.
- Alla sostituzione di singoli componenti del consiglio direttivo, dimissionari o revocati, su proposta del Presidente, o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede con la surroga del primo dei non eletti dall’assemblea fino ad un massimo della metà dei componenti cooptati.
- Scaduto il termine di durata il consiglio direttivo resta in carica, esclusivamente, per l’ordinaria amministrazione, fino all’insediamento del nuovo consiglio direttivo.
Art. 10 (Revisori dei Conti)
- La gestione economico-finanziaria dell’associazione è controllata dal collegio dei revisori dei conti, costituito da tre componenti eletti dall’assemblea dei soci anche esterni alla associazione.
- I componenti del collegio restano in carica tre anni e, comunque, fino alla loro sostituzione. Le cariche sono gratuite.
- Spetta al collegio accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. A tal fine il collegio redige una relazione annuale.
- Il collegio, anche attraverso i singoli componenti, può in ogni momento accertare al consistenza di cassa e può procedere ad atti di ispezione e di controllo. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’associazione e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi della stessa. Ha facoltà di partecipare senza diritto di voto, alle sedute dell’assemblea dei soci e del consiglio direttivo.
- Risponde della validità delle attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’associazione, richiede al consiglio direttivo la convocazione dei soci.
Art. 11 (Del Presidente)
- Il Presidente sovraintende all’andamento generale della associazione, coordina l’attività del consiglio direttivo e dei soci. Rappresenta l’associazione ad ogni effetto di legge.
- Il Presidente provvede a:
- convocare l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci ed il consiglio direttivo, esegue le rispettive deliberazioni; firma, anche tramite i componenti del consiglio stesso da lui delegati, gli atti relativi alla gestione della associazione;
- propone al C.D., che delibera nella stessa seduta, la sostituzione di singoli componenti il consiglio direttivo dimissionari, decaduti o revocati o cessati dall’ufficio per altra causa;
- esercita le azioni possessorie e cautelari nell’interesse dell’associazione;
- stipula i contratti e le convenzioni deliberate dal consiglio direttivo o dall’assemblea dei soci secondo le rispettive competenze.
Art. 12 (Vice Presidenti)
- I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento. In ogni caso di assenza o impedimento anche dei V.Presidenti, alla sostituzione provvede il componente del consiglio direttivo più anziano di età anagrafica.
- Se la cessazione della carica di Presidente avviene per dimissione scritta anche in qualità di consigliere, oppure per altra causa, si procede alla surroga con il primo dei non eletti ed alla rassegnazione delle cariche. In ogni caso, sino alla ricostituzione delle cariche il V.Presidente più anziano svolge i compiti sostitutivi del Presidente.
Art. 13 (Elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri)
- Il consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei probiviri sono eletti dall’assemblea dei soci con votazione separata.
- Per l’elezione dei componenti del consiglio direttivo, del collegio dei revisore dei conti e del collegio dei probiviri ogni socio vota un numero di candidati non superiore al numero massimo dei consiglieri previsti.
Art. 14 (Rapporti con la Associazioni)
La Pro Loco sostiene e valorizza le libere forme associative, le loro attività, costituzione, potenziamento, nei settori di propria attività, quali strumenti di formazione dei cittadini e di sviluppo del pause.
Art. 15 (Scioglimento)
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria a maggioranza qualificata in prima, ed a maggioranza dei presenti in seconda convocazione, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. In ogni caso il patrimonio culturale del presente statuto ed i beni mobili ed immobili saranno materialmente consegnati dai liquidatori nelle mani del Presidente della nuova associazione Pro Loco. Il custode dei beni mobili ed immobili nel periodo di transizione, quindi fino alla nuova costituzione della Proloco, è obbligato a mantenere la gestione economica ordinaria.
Art. 16
Il presente statuto è redatto ai sensi dell’articolo 36 del Codice Civile al quale, per quanto non espressamente scritto si fa riferimento e alla legge 383 riguardante il volontariato.
Monte Porzio 22.05.2005
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